| L’Adozione
Internazionale |
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I coniugi che intendono
adottare un minore straniero devono presentare dichiarazione di disponibilità
al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza
chiedendo così che lo stesso dichiari la loro idoneità
all’adozione. I sevizi socio assistenziali degli enti locali procedono
alla preparazione degli aspiranti all’adozione, all’acquisizione
di ogni elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per
i minorenni della loro idoneità all’adozione a cui, al
termine, trasmettono una relazione completa entro i quattro mesi successivi
alla presentazione della dichiarazione di disponibilità. Il tribunale
dei minori, ricevuta la relazione, sente gli aspiranti all’adozione
e pronuncia entro due mesi successivi decreto motivato attestante la
sussistenza o l’insussistenza dei requisiti per adottare. Il decreto
di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della
procedura che seguirà e che deve essere promossa dagli interessati
entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. A questo punto
gli aspiranti all’adozione devono conferire incarico a curare
la procedura di adozione ad uno degli enti
autorizzati iscritti all’albo della commissione per le adozioni
internazionali. a) Fascia minima,
circa 1.360 euro |
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