| L'adozione
è permessa solo alle coppie coniugate Il requisito della stabilità
del rapporto di cui può ritenersi realizzato anche quando i coniugi
abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio
per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni
accerti la continuità e la stabilità della convivenza.
La legge n.142/01 inoltre l’età degli adottanti deve superare
di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età
dell’adottando Se l'accertamento dell'età e della durata
del matrimonio non presentano difficoltà particolari, è
certamente più difficile verificare l'esistenza del terzo requisito
indicato dalla legge: l'idoneità ad educare ed istruire un figlio
adottivo e la possibilità di mantenerlo. In sintesi è
la capacità di essere buoni genitori. Assai difficile a questo
proposito risulta accertare la stabilità della coppia, il clima
emotivo, l'armonia tra i coniugi, la loro capacità di accettazione
per quello che egli è e non per quello che si vorrebbe che fosse;
occorre valutare le personalità, individuare delle tendenze,
effettuare una prognosi; anche la storia della coppia è importante,
come pure le storie anteriori dei due coniugi ed il loro modo di porsi
rispetto alle famiglie di origine. Infine grande rilevanza hanno le
motivazioni della decisione di adottare, tanto più che non sempre
affiorano nella loro interezza e possono nascondere problemi di personalità.
E' il tribunale per i minorenni che deve compiere gli accertamenti e
le indagini che devono riguardare in particolare l'attitudine educativa,
la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare,
i motivi per i quali la coppia desidera l'adozione. Per fare questo
solitamente i tribunali ricorrono ai servizi sociali (del comune o della
provincia o del consultorio familiare o della Asl) al cui interno opera
un’ équipe di operatori qualificati, almeno un'assistente
sociale ed uno psicologo ma a volte anche altre figure professionali.
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