Adozione Nazionale
LA COPPIA CHE PUO' ADOTTARE

L'adozione è permessa solo alle coppie coniugate Il requisito della stabilità del rapporto di cui può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza. La legge n.142/01 inoltre l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando Se l'accertamento dell'età e della durata del matrimonio non presentano difficoltà particolari, è certamente più difficile verificare l'esistenza del terzo requisito indicato dalla legge: l'idoneità ad educare ed istruire un figlio adottivo e la possibilità di mantenerlo. In sintesi è la capacità di essere buoni genitori. Assai difficile a questo proposito risulta accertare la stabilità della coppia, il clima emotivo, l'armonia tra i coniugi, la loro capacità di accettazione per quello che egli è e non per quello che si vorrebbe che fosse; occorre valutare le personalità, individuare delle tendenze, effettuare una prognosi; anche la storia della coppia è importante, come pure le storie anteriori dei due coniugi ed il loro modo di porsi rispetto alle famiglie di origine. Infine grande rilevanza hanno le motivazioni della decisione di adottare, tanto più che non sempre affiorano nella loro interezza e possono nascondere problemi di personalità.
E' il tribunale per i minorenni che deve compiere gli accertamenti e le indagini che devono riguardare in particolare l'attitudine educativa, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare, i motivi per i quali la coppia desidera l'adozione. Per fare questo solitamente i tribunali ricorrono ai servizi sociali (del comune o della provincia o del consultorio familiare o della Asl) al cui interno opera un’ équipe di operatori qualificati, almeno un'assistente sociale ed uno psicologo ma a volte anche altre figure professionali.