Affidamento familiare

 

La legge n. 184/1983 e, successivamente,le modifiche apportate dalla la legge n. 149/01 disciplinano l'affidamento familiare definendone la funzione quale quella di assicurare al minore, con difficoltà che rendono inopportuna la sua permanenza nell'ordinario nucleo familiare, un altro ambiente familiare che gli possa assicurare, con modalità familiari, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione .
E' TEMPORANEO in quanto funzionale ad impedire - attraverso il recupero della famiglia d'origine, resa nuovamente idonea ad assolvere in pieno il proprio ruolo - una pronuncia di adottabilità. Nel provvedimento di affidamento familiare, deve infatti essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
L'affidamento familiare è contestualmente un affidamento alla famiglia affidataria ed ai servizi che devono operare attivamente per utilizzare il tempo di affidamento per recuperare la famiglia d'origine.
L'OBIETTIVO dell'affidamento familiare è essenzialmente quello di preparare e realizzare il reinserimento del minore nella sua famiglia d'origine.
Questo implica che la famiglia affidataria:
• sappia aprirsi ai problemi della famiglia di origine senza chiudersi sul bambino in stato di bisogno rischiando di troncare i rapporti con i suoi genitori
• abbia una reale comprensione delle difficoltà della famiglia di origine che non può e non deve essere né giudicata né colpevolizzata, ma si impegni a rafforzare il legame affettivo del minore con i suoi genitori ed il suo ordinario ambiente di vita.

 

CHI PUO' ESSERE AFFIDATARIO

 

La famiglia è il soggetto privilegiato, si preferisce con figli in età minore. Questo perché è meno facile che le motivazioni inconsce siano quelle di accaparrarsi un figlio ma anche perché la presenza di altri ragazzi di età minore facilita l'inserimento del ragazzo dato in affidamento.
• La persona singola, trattandosi solo di un periodo temporaneo di sostegno al ragazzo in difficoltà, questo ruolo può essere assunto da una persona singola purché valida psicologicamente e pedagogicamente.
• Le comunità di tipo familiare del tipo gruppi appartamento, gruppi famiglia, piccole comunità formate da uno o più adulti; piccole cooperative di servizio sociale.
Non si cercano infatti figure genitoriali sostitutive di quelle originarie, come nell'adozione, ma solo un ambiente familiare rassicurante e strutturante restando le figure genitoriali di riferimento quelle proprie del minore.
L'assunzione del provvedimento di affidamento, prevede 2 ipotesi diverse a seconda che vi sia, o non, un accordo con i genitori del bambino da affidare :
a) se vi è il consenso il provvedimento è atto del servizio sociale e reso esecutivo dal giudice tutelare
Il provvedimento deve contenere le ragioni del provvedimento, deve far menzione dei consensi dei genitori, indicare il presumibile periodo di durata dell'affidamento, contenere prescrizioni sulle modalità di esercizio delllo stesso e sui poteri conferiti all'affidatario, deve determinarne gli aspetti economici ed infine dev'essere indicato il servizio locale a cui è attribuita la vigilanza sull'affidamento.
Se permangono le difficoltà familiari oltre il periodo previsto è possibile una proroga dell'affidamento.
La cessazione dell'affidamento avviene per provvedimento del servizio che lo ha disposto.
b) se manca il consenso dei genitori ed appare indispensabile, nell'interesse del minore, provvedere all'affidamento, è il Tribunale dei minori che lo dispone, seguendo la procedura relativa agli interventi sulla potestà. La potestà genitoriale viene così ad essere coattivamente limitata. La concreta attività che consegue al provvedimento giudiziale, viene ugualmente gestita dai servizi.


DOVERI DEGLI AFFIDATARI

 

L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori quando non sia stata pronunciata la decadenza o limitata la potestà, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.
L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

PER ULTERIORI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DI COMPETENZA

Oppure consultare il sito www.sos-affido.it