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La
legge n. 184/1983 e, successivamente,le modifiche apportate dalla
la legge
n. 149/01 disciplinano l'affidamento familiare definendone la funzione
quale quella di assicurare al minore, con difficoltà che rendono
inopportuna la sua permanenza nell'ordinario nucleo familiare, un altro
ambiente familiare che gli possa assicurare, con modalità familiari,
il mantenimento, l'istruzione e l'educazione .
E' TEMPORANEO in quanto funzionale ad impedire - attraverso il recupero
della famiglia d'origine, resa nuovamente idonea ad assolvere in pieno
il proprio ruolo - una pronuncia di adottabilità. Nel provvedimento
di affidamento familiare, deve infatti essere indicato il periodo di
presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile
al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine.
Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi
ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione
dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
L'affidamento familiare è contestualmente un affidamento alla
famiglia affidataria ed ai servizi che devono operare attivamente per
utilizzare il tempo di affidamento per recuperare la famiglia d'origine.
L'OBIETTIVO dell'affidamento familiare è essenzialmente quello
di preparare e realizzare il reinserimento del minore nella sua famiglia
d'origine.
Questo implica che la famiglia affidataria:
• sappia aprirsi ai problemi della famiglia di origine senza chiudersi
sul bambino in stato di bisogno rischiando di troncare i rapporti con
i suoi genitori
• abbia una reale comprensione delle difficoltà della famiglia
di origine che non può e non deve essere né giudicata
né colpevolizzata, ma si impegni a rafforzare il legame affettivo
del minore con i suoi genitori ed il suo ordinario ambiente di vita.
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• La famiglia
è il soggetto privilegiato, si preferisce con figli in età
minore. Questo perché è meno facile che le motivazioni
inconsce siano quelle di accaparrarsi un figlio ma anche perché
la presenza di altri ragazzi di età minore facilita l'inserimento
del ragazzo dato in affidamento.
• La persona singola, trattandosi solo di un periodo temporaneo
di sostegno al ragazzo in difficoltà, questo ruolo può
essere assunto da una persona singola purché valida psicologicamente
e pedagogicamente.
• Le comunità di tipo familiare del tipo gruppi appartamento,
gruppi famiglia, piccole comunità formate da uno o più
adulti; piccole cooperative di servizio sociale.
Non si cercano infatti figure genitoriali sostitutive di quelle originarie,
come nell'adozione, ma solo un ambiente familiare rassicurante e strutturante
restando le figure genitoriali di riferimento quelle proprie del minore.
L'assunzione del provvedimento di affidamento, prevede 2 ipotesi diverse
a seconda che vi sia, o non, un accordo con i genitori del bambino da
affidare :
a) se vi è il consenso il provvedimento è atto del servizio
sociale e reso esecutivo dal giudice tutelare
Il provvedimento deve contenere le ragioni del provvedimento, deve far
menzione dei consensi dei genitori, indicare il presumibile periodo
di durata dell'affidamento, contenere prescrizioni sulle modalità
di esercizio delllo stesso e sui poteri conferiti all'affidatario, deve
determinarne gli aspetti economici ed infine dev'essere indicato il
servizio locale a cui è attribuita la vigilanza sull'affidamento.
Se permangono le difficoltà familiari oltre il periodo previsto
è possibile una proroga dell'affidamento.
La cessazione dell'affidamento avviene per provvedimento del servizio
che lo ha disposto.
b) se manca il consenso dei genitori ed appare indispensabile, nell'interesse
del minore, provvedere all'affidamento, è il Tribunale dei minori
che lo dispone, seguendo la procedura relativa agli interventi sulla
potestà. La potestà genitoriale viene così ad essere
coattivamente limitata. La concreta attività che consegue al
provvedimento giudiziale, viene ugualmente gestita dai servizi.
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L’affidatario
deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento
e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori quando non sia stata pronunciata la decadenza o limitata
la potestà, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall’autorità affidante. In ogni caso l’affidatario
esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione
agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità
sanitarie.
L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia
di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi
al minore affidato.
PER ULTERIORI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI
DI COMPETENZA
Oppure consultare il sito
www.sos-affido.it
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